Art. 4.
(Accreditamento).

      1. L'esercizio privato di servizi per l'impiego è subordinato all'accreditamento presso il competente organo regionale.
      2. I requisiti e le modalità di accreditamento sono determinati dalle regioni con proprio atto normativo, conforme all'atto di indirizzo assunto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di garantire uniformità di trattamento sul territorio nazionale. L'atto normativo regionale deve essere emanato entro tre mesi dall'emanazione dell'atto della Conferenza unificata.